Scandali nei musei. Per i reati più pesanti non bastano le prove del tribunale del popolo
Presunzione di innocenza, principio di colpevolezza e vizi genetici delle norme penali

Al direttore - Come è stato scritto da Claudio Cerasa su queste pagine lunedì scorso, la vaghezza, l’imprecisione e l’indeterminatezza delle fattispecie di reato (nel lungo catalogo, possiamo collocare anche la violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis del codice penale) finiscono per conferire una delega in bianco ai pubblici ministeri, agevolando contestazioni “aperte” e traducendosi in formidabili strumenti per discutibili imputazioni dal sapore palingenetico. Forse meno evidente, ma di sicuro non meno grave, il rischio che tali vizi genetici delle norme penali contribuiscano a stravolgere i binari logici e costituzionali del principio di colpevolezza, trasformando un presunto innocente in un mancato colpevole. Un esempio eclatante lo possiamo trarre, senza entrare nel merito della vicenda, dal caso (alla ribalta nelle cronache delle ultime ore) della assoluzione del dirigente di un museo, accusato da un’impiegata di esserle “saltato addosso”.
La mancanza di riscontri probatori ha spinto a stigmatizzare il percorso logico-argomentativo seguito nella pronuncia del giudice, estrapolando e decontestualizzando porzioni della motivazione, per dimostrarne, in sostanza, la scarsa persuasività. L’effetto è quello di obliterare il peso che sempre dovrebbe rivestire il necessario corredo probatorio che deve supportare una sentenza di condanna, ancor più al cospetto di accuse particolarmente infamanti. Ebbene, una fattispecie aperta, nella sua estrema elasticità, se agevola le contestazioni, complica pure (e non poco) gli strumenti difensivi; difficile difendersi infatti da reati formulati in termini evanescenti e ampi e soprattutto impossibile difendersi dalla percezione genericamente colpevolista dell’opinione pubblica, che troppo spesso ignora i fatti ma quasi sempre conosce (e pretende di maneggiare con dimestichezza) la rubrica di articoli del codice penale, le cui maglie sono così larghe da aprire le porte al diritto penale totale. Destino inevitabile? Forse no. Gli antidoti ci sono ed è il momento di iniziare a discuterne.
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