Diritto penale

L'articolo 27 della Costituzione: la pena che non può essere solo castigo

Finalità rieducativa, dignità della persona e limiti al potere punitivo

L'articolo 27 della Costituzione: la pena che non può essere solo castigo

L'articolo 27 della Costituzione contiene tre principi che disegnano l'intero volto costituzionale della pena: la responsabilità penale è personale, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che la finalità rieducativa non è un accessorio eventuale della pena, né una concessione da meritare: è una funzione che accompagna la sanzione dalla previsione legislativa alla commisurazione giudiziale fino alla fase esecutiva. Una pena che rinuncia programmaticamente a questa dimensione perde legittimazione costituzionale.

Da questo principio deriva l'illegittimità degli automatismi rigidi che precludono in modo assoluto l'accesso ai benefici penitenziari senza consentire al giudice una valutazione individualizzata del percorso della singola persona. È la linea seguita in molte pronunce che hanno trasformato preclusioni assolute in presunzioni relative, superabili con adeguata motivazione.

Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità è il secondo pilastro. Non riguarda soltanto la violenza fisica: comprende le condizioni materiali della detenzione, il sovraffollamento, la carenza di acqua e di aria, l'assenza di attività trattamentali, la mancanza di lavoro e di istruzione, la solitudine affettiva.

Quando in un istituto penitenziario mancano gli spazi, il personale, i fondi per pagare la mercede del lavoro dei detenuti o i mediatori culturali, il problema non è organizzativo: è costituzionale. La rieducazione non può essere affidata alla buona volontà di singoli operatori.

Leggere l'articolo 27 accanto ai racconti del Diario di Cella e del Diario dello Scrivano di Rebibbia mostra la distanza tra la norma e la realtà. Colmare quella distanza è il compito di una politica penitenziaria che voglia essere fedele alla Costituzione.

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