Affettività in carcere: la sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale
Il diritto ai colloqui intimi senza controllo a vista e la sua difficile attuazione

Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale ha affrontato una delle questioni più rimosse dell'esecuzione penale italiana: il diritto della persona detenuta a mantenere relazioni affettive e sessuali con il proprio partner.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa svolgere colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia.
Il ragionamento della Corte muove dai principi di dignità della persona e di finalità rieducativa della pena: la privazione totale della dimensione affettiva non è una conseguenza necessaria della restrizione della libertà personale, e la sua compressione integrale non trova giustificazione né nelle esigenze di sicurezza né nell'ordine interno degli istituti.
La pronuncia non introduce un diritto incondizionato. Restano fermi i limiti derivanti da ragioni di sicurezza, dalle esigenze giudiziarie e dal regime detentivo speciale, e resta affidata all'amministrazione l'individuazione degli spazi idonei e delle modalità organizzative concrete.
È proprio su questo terreno che la sentenza incontra l'ostacolo maggiore: senza locali adeguati, senza personale e senza direttive operative uniformi, il diritto riconosciuto rischia di rimanere sulla carta, con applicazioni disomogenee da istituto a istituto e decisioni affidate alla sensibilità delle singole direzioni.
L'affettività negata è uno dei fili conduttori dei diari pubblicati su questo sito: le telefonate contate, le dediche sequestrate, i colloqui negati, le lauree e i funerali visti da lontano. La sentenza n. 10 del 2024 dice che quella privazione non è parte della pena. Trasformare questo principio in pratica quotidiana è la vera sfida.
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