L'EMERGENZANEGATAIl collasso delle carceri italiane
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Giustizia e rieducazione (Art. 27)

Lettere dal carcere: al ministro Nordio alla giustizia, ai sottosegretari e alle commissioni giustizia di Camera e Senato

Lettere dal carcere: al ministro Nordio alla giustizia, ai sottosegretari e alle commissioni giustizia di Camera e Senato

Al Ministro della Giustizia dott. Carlo Nordio e p.c. al Vice Ministro sen. Francesco Paolo Sisto, ai Sottosegretari on. Andrea Delmastro Delle Vedove, sen. Andrea Ostellari, al Presidente, ai Vicepresidenti e ai Capigruppo II Commissione permanente (Giustizia) Camera dei Deputati, al Presidente, ai Vicepresidenti e ai Capigruppo 2a Commissione permanente (Giustizia) Senato della Repubblica.

Signor Ministro, siamo due persone detenute nel Reparto G8 del Carcere di Rebibbia NC: Giovanni Alemanno, da sempre impegnato in politica e nell'opera di solidarietà sociale, e Fabio Falbo, "Lo Scrivano di Rebibbia" laureato in Giurisprudenza in carcere. Le stiamo scrivendo perché vogliamo sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'attuale situazione carceraria, che a noi, e non solo a noi, appare insostenibile e contraria ai dettati costituzionali.

E quindi non potevamo non rivolgerci a Lei che ricopre l'alto incarico di Ministro della Giustizia. La nostra testimonianza può essere utile a Lei e alla Sua struttura per comprendere i problemi delle persone detenute e quindi individuare le strade migliori per decongestionare gli istituti penitenziari e attuare quel principio di rieducazione e reinserimento previsto nell'art. 27 della Carta costituzionale.

La situazione carceraria attuale è emergenziale, e come tale comporta il ricorso a parametri valutativi eccezionali e a interventi immediati, che superano per ampiezza e urgenza il programma di costruzione di nuovi carceri, di moduli prefabbricati e di riutilizzo di edifici demaniali abbandonati messo in campo dal Suo Ministero. Mai come in questo momento va ricordato come nel nostro sistema processuale il carcere debba costituire l'estrema ratio. Devono quindi essere utilizzate tutte le misure alternative al carcere, che possono alleggerire la pressione delle presenze negli istituti penitenziari non rese obbligatorie dalla legge.

Vogliamo anche ricordare che sulle morti in carcere per mancata sanità, già in occasione della presentazione del Docufilm "Viaggio in Italia della Corte Costituzionale nelle carceri" del 4 ottobre 2018, il Prof. Giuliano Amato affermava: "non si deve morire in carcere perché non ci sono state cure adeguate, ma, perbacco, questo è inammissibile: ci battiamo perché non accada in Africa e l'Africa ce l'abbiamo nelle nostre carceri, questo non è ammissibile, non può succedere".

Le vogliamo indicare quelle che secondo noi sono le priorità per far fronte al sovraffollamento negli istituti di pena e, in particolare, alla situazione tragica delle morti, dei suicidi, dell'assistenza sanitaria inadeguata, di tutti gli ultrasettantenni in carcere, dell'affettività negata, della mancata scindibilità dei cumuli e dell'accesso limitato al lavoro in aziende private attraverso l'art. 21 O.P. e del principio di progressività trattamentale.

La mancanza di un'adeguata assistenza sanitaria diventa particolarmente grave per due diverse questioni. La prima attiene a ciò che ha scritto il Garante Regionale del Lazio Stefano Anastasia nella sua relazione annuale: ha richiamato l'attenzione sulle gravi inadempienze del Nucleo traduzioni e piantonamenti della Polizia penitenziaria di Roma, causate dall'esiguità del personale a disposizione. La seconda concerne le tante certificazioni mediche dell'area sanitaria, che il più delle volte definiscono "condizioni generali mediocri" della persona detenuta le situazioni sanitarie appena sufficienti alla sopravvivenza.

Gli Uffici di sorveglianza non tengono conto della sentenza n. 56/2021 della Corte costituzionale che ha stabilito che i condannati che hanno più di settant'anni possono beneficiare della detenzione domiciliare. In realtà qui a Rebibbia sono diversi gli ultraottantenni, anche non recidivi, che continuano a vedersi rigettare le loro richieste di accedere a questa misura, e quindi devono languire – si spera non morire – in questa situazione, spesso di sofferenza addizionale, considerato che questi "nonnetti" sono allocati anche in celle con altre 5 persone detenute.

Per ciò che concerne il sovraffollamento degli istituti di pena, ricordiamo la sentenza Torreggiani c/Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che già dal 2013, ovvero 12 anni fa, aveva imposto all'Italia, con il termine perentorio di un anno, di porre rimedio alla disumana condizione di sovraffollamento. A ben vedere questo termine perentorio è stato trasformato in ordinatorio, visto che tutte le strutture penitenziarie italiane sono al collasso con tassi di sovraffollamento di oltre il 150%.

Nonostante ciò gli Uffici di sorveglianza continuano a rigettare i reclami ex art. 35 ter O.P. per l'applicazione dello sconto del 10% di pena conseguente alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Un intervento legislativo potrebbe rendere automatico questo sconto di pena per tutte le persone detenute recluse in carceri dove si registra un sovraffollamento superiore al 100% dei posti disponibili.

Ugualmente ignorata dalla Magistratura di Sorveglianza rimane la sentenza della Corte costituzionale n. 253/19, che ha ammesso al beneficio del permesso premio coloro che mantengono un comportamento carcerario virtuoso a prescindere dalla collaborazione nelle vicende giudiziarie. Anche questa sentenza potrebbe essere recepita da una norma di legge tale da risolvere ogni problema interpretativo. Inoltre si potrebbe introdurre per legge un "permesso trattamentale" che superi i limiti di applicazione del "permesso premio" che oggi non può essere concesso a chi ha pene brevi.

Per quanto concerne l'affettività negata, dobbiamo denunciare la drastica riduzione dei colloqui telefonici e il mancato rispetto della recentissima sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, visto che ancora oggi nessuna persona detenuta a Rebibbia o in diverse altre strutture ha avuto accesso a spazi riservati all'affettività. È urgente che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ripristini un numero adeguato di colloqui telefonici e dia impulso, anche in via sperimentale, alla creazione di spazi dedicati all'affettività nei diversi istituti penitenziari.

Un altro intervento legislativo dovrebbe evitare la mancata scindibilità dei cumuli, che rende vano l'accesso a tutti gli altri istituti giuridici già citati e anche all'istituto dell'art. 21 O.P. È un dato di fatto che la magistratura di sorveglianza non ottempera a quello che i Supremi giudici hanno stabilito.

L'accesso limitato all'art. 21 O.P. per il lavoro in aziende private lo si rileva nei dati dei colloqui fatti a Rebibbia con aziende private: su circa 160 che hanno chiesto manodopera solo 30 aziende circa hanno avuto la possibilità di assumere. Questo dovuto, anche e non solo, alla scelta da parte delle direzioni delle carceri di indirizzare le persone detenute a lavorare presso il demanio, senza considerare che in questo modo le persone detenute non potranno continuare a lavorare dopo il fine pena.

Per comprendere la gravità dell'abuso della carcerazione preventiva basta citare il dato delle 1.180 domande di risarcimento per ingiusta detenzione per un totale di quasi 27,4 milioni di euro pagati dallo Stato italiano. Bisogna anche tenere presente che si calcolano in circa 100.000 condannati "liberi sospesi": Lei deve avere consapevolezza di questo esorbitante numero, anche perché in caso fossero resi definitivi in tempi rapidi tutti i procedimenti e si volesse arrivare all'azzeramento di questi "liberi sospesi", assisteremo al collasso totale di tutto il sistema carcerario.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per il limitatissimo accesso alla detenzione presso il domicilio ex legge 199/2010, nonostante la spesa di diversi milioni di euro per acquistare i cosiddetti "braccialetti elettronici" che rimangono in larga parte inutilizzati. Anche qui sarebbe necessario un intervento legislativo che rendesse automatica la concessione di questa detenzione presso il domicilio, anche se nel cumulo della pena sono presenti reati ostativi già espiati.

Quando si parla di intervenire contro il sovraffollamento delle carceri si pensa subito a provvedimenti emergenziali come l'indulto e l'amnistia, che sono ovviamente la via più semplice e immediata per ridurre in modo significativo la popolazione carceraria, ma anche provvedimenti meno drastici, come quelli sopradescritti, potrebbero dare un forte contributo in questo senso, riducendo il carico di lavoro e quindi i ritardi e i dinieghi spesso incomprensibili della Magistratura di sorveglianza.

Signor Ministro, è merito Suo se è stato avviato con la collaborazione del CNEL il progetto "Recidiva Zero" per aprire il carcere alla società, puntando sul lavoro, la scuola, la formazione e ricongiungendo le reti della società civile. Ma questa progettualità non può diventare realtà se non viene accompagnata da un forte impegno per ridurre il sovraffollamento delle carceri.

Cionondimeno, per concludere, crediamo che un'ulteriore forma di ristoro contro il sovraffollamento carcerario debba essere concessa, così come è stato fatto con la liberazione anticipata speciale 75 gg. dal 2010 al 2015, che adesso potrebbe essere estesa sino a fine pandemia Covid, per poi concedere la liberazione anticipata ordinaria a 60 gg. a semestre come in altri Stati europei (ad esempio la Germania). In questo senso Le chiediamo di valutare la Proposta di legge già presentata dall'Onorevole Roberto Giachetti.

Signor Ministro, le persone detenute sono un pezzo della società e sono un pezzo vulnerabile della stessa, come tante volte ci ha ricordato il compianto Papa Francesco. Compiere un atto di riconoscimento delle condizioni insostenibili in cui vivono queste persone, non vuol dire cedere ad una tentazione permissiva contraria al principio della certezza della pena. Significa solo compiere una necessaria conciliazione tra questo principio e quello della finalità rieducativa della pena previsto dall'art. 27 della nostra Costituzione.

Ringraziandola per l'attenzione, La salutiamo con osservanza.

Giovanni Alemanno e Fabio Falbo

Roma Rebibbia, 30 aprile 2025

Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'Ordinamento.

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